Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo ed è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».